La direttiva DAC 7 sta per essere attuata e prevede anche lo scambio automatico di informazioni sulla posizione degli immobili tra gli Stati

Nuovi obblighi di comunicazione sono in arrivo per le locazioni brevi effettuate su piattaforme digitali (es. Airbnb o Booking.com), in seguito all’entrata in vigore del decreto legislativo che attuerà la direttiva europea 2021/514, che modifica la 2011/16 (DAC 1) sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Queste modifiche, che impongono obblighi per tutte le piattaforme digitali, portano alla direttiva DAC 7.
Nuova direttiva europa per gli adempimenti fiscali nel settore turistico
Lo scambio automatico di informazioni è stato ampliato nel tempo ed include: conti finanziari (DAC 2, direttiva 2014/107), ruling transfrontalieri preventivi ed accordi preventivi sui prezzi di trasferimento (DAC 3, 2015/2376), rendicontazione Paese per Paese (DAC 4, 2016/881), accesso delle autorità fiscali alle informazioni antiriciclaggio (DAC 5, 2016/2258), e meccanismi transfrontalieri soggetti ad obbligo di comunicazione (DAC 6, 2020/876).
La DAC 7 amplia il quadro di scambio automatico di informazioni, introducendo la norma di prevedibile pertinenza delle informazioni, richieste collettive su gruppi di contribuenti, estendendo lo scambio automatico obbligatorio alle royalty, ampliando le informazioni da trasmettere e regolamentando l’esecuzione dei controlli congiunti. L’obiettivo è contrastare l’evasione ed elusione fiscale facilitata dalla digitalizzazione dell’economia, attraverso l’introduzione di obblighi di comunicazione per i gestori di piattaforme digitali.
La crescente digitalizzazione dell’economia ha reso difficile per le amministrazioni fiscali acquisire informazioni sufficienti sui ricavi realizzati attraverso il web, soprattutto se questi provengono da piattaforme di competenza di giurisdizioni estere. Con l’introduzione di obblighi di comunicazione standardizzati e lo scambio di informazioni tra Stati, le amministrazioni fiscali potranno acquisire i dati e ricostruire i corretti volumi d’affari generati sulle piattaforme digitali.
DAC 7: tutte le informazioni soggette allo scambio

Le piattaforme digitali dovranno raccogliere informazioni sui venditori che svolgono attività finalizzate alla riscossione di un corrispettivo, come:
- la locazione di beni immobili
- i servizi personali
- la vendita di beni
- il noleggio di mezzi di trasporto.
Il corrispettivo è una forma di compensazione per un’attività pertinente, come la locazione di un immobile o la vendita di un bene. Il corrispettivo è versato o accreditato al venditore ed è al netto di spese, commissioni o imposte. Il gestore di piattaforma è obbligato a comunicare il corrispettivo. L’importo del corrispettivo deve essere noto al gestore di piattaforma o ragionevolmente conoscibile da questi.
I gestori delle piattaforme devono identificare i venditori ed acquisire informazioni tramite procedure di adeguata verifica, come:
- nome e cognome
- indirizzo principale (residenza o domicilio)
- codice fiscale o numero di identificazione fiscale (con indicazione dello Stato membro di rilascio)
- numero di partita Iva se disponibile
- data di nascita.
I gestori di piattaforme invece dovranno acquisire i seguenti elementi informativi per le entità o le persone giuridiche:
- la ragione sociale
- l’indirizzo principale che corrisponde alla sede legale
- il codice fiscale con l’indicazione dello Stato membro di rilascio
- il numero di partita IVA se disponibile
- il numero di registrazione presso il Registro delle imprese o un numero equivalente,
- la presenza di una stabile organizzato tramite cui sono svolte le attività pertinenti nell’UE o per percepire un corrispettivo, indicando gli Stati membri in cui è ubicata.
Una opinione su "Dal 2023 gli host dovranno comunicare tutti i dati fiscali"